La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 novembre 2017, n. 26676, ha stabilito che, al fine di poter considerare legittimo il licenziamento comminato per scarso rendimento, la parte datoriale è tenuta a provare rigorosamente il comportamento negligente del prestatore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, e che l’inadeguatezza del risultato non sia ascrivibile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e a fattori socio-ambientali.
FONTE: EUROCONFERENCE LAVORO