Chiarimenti dall’Ispettorato del Lavoro – con circolare n.50 del 15 marzo 2018 – in merito ai parametri che il personale ispettivo deve seguire per determinare quando l’attività del collaboratore familiare è da considerarsi:
- Occasionale oppure
- Abituale e quindi soggetta ad obbligo contributivo
Tale argomento era già stato trattato dal Ministero del Lavoro nel 2013, con sua circolare n. 10478, fornendo direttive ai propri ispettori, in merito al trattamento previdenziale delle prestazioni rese dai collaboratori familiari nei settori del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.
In tale circostanza era stato chiarito che le prestazioni lavorative rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore – se di natura occasionale e di tipo gratuito – non determinano l’obbligo di iscrizione e versamento contributivo nella Gestione assicurativa di competenza e né devono essere inquadrati come lavoratori subordinati.
L’Ispettorato del Lavoro ritorna sul tema con questa sua circolare, fornendo indicazioni per la valutazione degli indici di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa prestata dai collaboratori/coadiuvanti familiari.
Fondamentale e determinante per l’assoggettamento all’obbligo contributivo INPS è quindi il carattere abituale o prevalente dell’attività lavorativa del collaboratore familiare.
Diverso l’orientamento dell’Ispettorato in merito all’obbligo dell’iscrizione all’INAIL; è obbligatoria solo se l’attività viene prestata dal collaboratore familiare per più di 10 giorni l’anno.
Tiziana Biasion
Responsabile dello Studio Rossi, Consulente del Lavoro ed Amministratrice del personale di aziende italiane dislocate in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e di multinazionali con headquarters nel Far East.