Tirocinio mancato per il Coronavirus, va considerato sospeso

3 Mag 2020 | Comunicazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il tempo residuo degli stage aziendali interrotti per il blocco delle attività è prorogato automaticamente, e che il conteggio dei giorni riprende con la riapertura delle aziende

 

Una delle domande che riguardano da vicino la ripresa delle attività lavorative nelle aziende cominciata oggi, 4 maggio, pertiene i tirocini.

Direttamente dalle stanze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, è arrivato un chiarimento utile a tutti i responsabili degli stage in azienda: se il tirocinio è stato bloccato a causa dell’epidemia di Coronavirus, la sua durata è da considerarsi sospesa.

Questo significa che, se il termine dell’esperienza formativa per il tirocinante è scaduto nel periodo del blocco lavorativo, questo stesso va prorogato per il tempo corrispondente, che non è stato usufruito evidentemente per una causa di forza maggiore.

Il testo della comunicazione giunta dal Ministero, a questo proposito, è chiaro: “Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione”.

Va da sé che il conteggio dei giorni residui riprende a partire dalla data odierna, oppure dal giorno in cui il tirocinante sarà reintegrato in azienda.

Un discorso a parte merita l’eventualità in cui lo stage, durante il periodo di blocco, sia stato proseguito dal tirocinante in modalità di smart working.

Qui, la normativa è più sfumata, anche perché è riferita ai regolamenti stabiliti dalle singole Regioni, sebbene i decreti legge emergenziali emessi dal Governo sembrino prevalere e fare da riferimento certo.

In ogni caso, la proroga non è completamente automatica.

Le aziende interessate, infatti, devono inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un’apposita “comunicazione di proroga tirocinio”, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ripresa delle proprie attività.