Una circolare recentemente emessa dall’Inps chiarisce che il periodo di autoisolamento successivo al contagio da Covid-19 è equiparabile a uno stato di malattia, e come tale va tutelato in termini previdenziali
Uno dei provvedimenti più importanti contenuti all’interno del decreto Cura Italia è quello che riguarda la regolamentazione della quarantena: cosa succede al lavoratore dipendente che è stato affetto da Coronavirus e che, conseguentemente, ha dovuto rispettare il suddetto periodo di autoisolamento?
Ebbene, la giurisprudenza dell’Inps ha stabilito che una simile condizione è del tutto equiparata a uno stato di malattia.
Perciò, gli esperti dell’Istituto hanno provveduto a elaborare le istruzioni necessarie affinchè il dipendente coinvolto riceva una corretta tutela previdenziale.
In quest’ottica, il primo onere a carico del lavoratore è la presentazione di un certificato di malattia ufficiale, che attesti l’avvenuto periodo di quarantena e in cui il medico curante indichi gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tale documento dovrà essere prodotto in formato telematico; se, eccezionalmente, in formato cartaceo, lo stesso dovrà essere inoltrato alla sede Inps entro due giorni dalla data di intestazione.
In secondo luogo, le istruzioni Inps specificano le casistiche in cui la quarantena è omologata alla malattia, e cioè:
- Quarantena con sorveglianza attiva
- Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
- Quarantena precauzionale
Inoltre, in considerazione del periodo di emergenza attraversato e delle difficoltà logistiche e organizzative correlate, l’Inps ammette, per i casi di Covid-19 antecedenti alla data del 17 marzo 2020, la presentazione di un certificato di malattia emesso dal medico curante senza l’imprimatur dell’operatore di sanità pubblica e viceversa.