Contratto di espansione: Una circolare dell’Inps ha chiarito le modalità e i tempi di erogazione del trattamento assistenziale riferito allo speciale tipo di inquadramento per i professionisti a valore aggiunto
Il contratto di espansione è una modalità specifica di regolamentazione dei rapporti di lavoro, che è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo n.148/2015 e che si rivolge alle imprese dotate di un organico superiore alle 1.000 unità e nella necessità di avviare processi di riorganizzazione delle risorse, a fronte dello sviluppo di attività professionali a valore tecnico aggiunto.
Tutto perfetto. Ma cosa succede ora, se una delle imprese in questione ha bisogno di mettere uno dei suddetti “super lavoratori” in cassa integrazione?
Così come è speciale il tipo di contratto, altrettanto sarà sui generis il trattamento assistenziale.
Lo ha spiegato l’Inps con una comunicazione dedicata risalente allo scorso 3 settembre.
Stando ai chiarimenti dell’Istituto, la cassa integrazione riferita al contratto di espansione, straordinaria, può essere richiesta dal datore di lavoro per un massimo di diciotto mesi non continuativi.
Il tutto con delle riserve.
L’applicazione della misura, infatti, è subordinata all’avvio di una procedura di consultazione sindacale, come previsto dallo stesso decreto legislativo che ha istituito il contratto speciale.
In particolar modo, secondo le istruzioni Inps sarà necessario, in compensazione, inserire nuova forza lavoro nell’organico oppure avviare un percorso di riqualificazione del personale esistente, con contestuale aggiornamento delle competenze specifiche.
Inoltre, non possono godere della cassa integrazione dedicata al contratto di espansione alcune categorie di professionisti, ovvero i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con inquadramento differente rispetto a quello professionalizzante; in generale, l’anzianità di lavoro effettivo deve essere almeno di novanta giorni.
Per quanto riguarda l’erogazione del trattamento, esso avviene in dipendenza dal versamento di un contributo addizionale, secondo le seguenti percentuali progressive:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
- 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile