Cassa integrazione per stress termico, la nota dell’Ispettorato del Lavoro

7 Lug 2021 | Comunicazioni

Una nota dell’Ispettorato del Lavoro raccomanda particolare attenzione allo stress termico che potrebbe verificarsi in alcuni settori lavorativi, ricordando l’applicabilità della cassa integrazione ordinaria per meteo avverso.

 

L’ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021 sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati sulle mansioni lavorative a temperature eccessivamente elevate, come quelle registrate da qualche settimana a questa parte, evidenziando l’esigenza e la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare attenzione ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo.

L’Ispettorato ricorda che in caso di temperature eccezionalmente elevate, quindi superiori a 35°, le quali rendono difficile lo svolgimento delle mansioni lavorative soprattutto nei luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso.

 

Stress termico e meteo avverso

La guida “Estate sicura – Caldo e lavoro” del Ministero della Salute e Inail informa che lo stress termico si verifica quando il sistema di termoregolazione dell’organismo fallisce.

La temperatura dell’aria, il ritmo di lavoro intenso, la ventilazione, l’umidità, gli indumenti da lavoro, sono tutti fattori che possono concorrere allo stress termico. Inoltre, l’esposizione simultanea agli inquinanti atmosferici urbani, in particolare all’ozono, potenzia gli effetti delle alte temperature.

Nel luogo di lavoro il rischio di stress termico potrebbe non essere evidente. Il corpo reagisce al caldo aumentando il flusso sanguigno cutaneo e attraverso la sudorazione. L’aumento del flusso sanguigno e l’evaporazione cutanea permettono al corpo di raffreddarsi

 

INPS e cassa integrazione per stress termico

Di questo argomento, l’INPS era già intervenuto a riguardo attraverso il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 affermando che: “Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

“A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.”