Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2022

4 Nov 2022 | Comunicazioni

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato per il 2022 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50%, prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995.

La disciplina, normata dal decreto del 5 settembre 2022, è riepilogata dalla circolare INPS 28 ottobre 2022, n. 123.

Inoltre la circolare fornisce indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva e, in particolare, informazioni in merito alla misura del beneficio e alle modalità di accesso, all’invio e alla gestione delle istanze, e alla compilazione del flusso Uniemens .

 

Caratteristiche della riduzione contributiva

Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.