Con il provvedimento n.34545/2023 del 6 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate comunica di aver approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2022
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
730/2023, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2023, per i redditi prodotti nell’anno 2022.
730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente.
730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata.
730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.
I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso.
Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo.
Trasmissione delle dichiarazioni modello 730 all’Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti
I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Trasmissione delle dichiarazioni modello 730 all’Agenzia delle entrate da parte dei sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 e nei modelli 730-4 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna.
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, con le modalità e nei termini stabiliti con separato provvedimento.
Fornitura all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate
I soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini.