Per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, e per i loro intermediari, a partire da oggi, giovedì 12 ottobre, scatta l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), i dati relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o a essi equiparati – che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
La segnalazione entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico. Come precisato nella circolare Inail n. 42 del 12 ottobre, la segnalazione all’Istituto – a fini statistici e informativi – deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, utilizzando esclusivamente il nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio”. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa. Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni, per il datore di lavoro assicurato all’Inail resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso l’obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è assolto per mezzo della denuncia.