Aiuti economici per genitori con figli in Didattica a Distanza nel nuovo Decreto Covid

15 Mar 2021 | Comunicazioni

Congedo parentale a supporto dei genitori con figli in DAD nel nuovo Decreto Covid approvato recentemente. Ecco di cosa si tratta.

 

Nel nuovo Decreto Covid, contenente le misure in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, sono stati introdotti degli aiuti economici per tutti i genitori aventi i propri figli in didattica a distanza (DAD), soprattutto con minori di 14 anni, dal Bonus Baby Sitter per Smart Working al congedo parentale.

In particolare, i genitori che non possono lavorare in Smart Working, aventi figli impegnati nella didattica a distanza, potranno astenersi dal lavoro e utilizzare il congedo parentale retribuito al 50% per tutto il periodo di sospensione dell’attività scolastica dei figli, con la conservazione dell’impiego e con il divieto del licenziamento.

Lo stesso congedo parentale al 50% potrebbe essere previsto anche nei casi di quarantena disposta con provvedimenti dell’Asl a seguito dei contatti avvenuti a scuola o in luoghi frequentati per lezioni private o sportive.

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La particolarità degli aiuti presenti nel Decreto Covid è la retroattività, ossia calcolando l’entrata in vigore già dal 1° gennaio 2021.

Il Decreto Legge Covid, attraverso l’articolo 2, dispone fino al 30 giugno 2021 che:

  • Il genitore di figlio convivente minore di 16 anni in DAD, quarantena o isolamento fiduciario ha diritto allo Smart Working ma alternativamente all’altro genitore.
  • Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in Smart Working, il genitore dipendente con un figlio convivente minore di 14 anni anni, alternativamente all’altro genitore, può usufruire del congedo Covid retribuito al 50% durante la sospensione dell’attività didattica in presenza, o il periodo di isolamento per Coronavirus o quarantena del figlio. Lo stesso diritto è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi della legge 104 con centri e scuole chiuse causa Covid.
  • Il congedo Covid è retroattivo dal primo gennaio 2021 (i periodi già chiesi di congedo ordinario possono essere convertiti in congedo straordinario).
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto al congedo non retribuito, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Lavoratori in gestione separata INPS, autonomi, personale comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in attività legate all’emergenza, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari) per i figli conviventi minori di 14 anni possono scegliere uno o più bonus per servizi di baby-sitting fino a 100 euro a settimana tramite Libretto Famiglia o direttamente al richiedente per iscrizione a centri e servizi per l’infanzia (è incompatibile col bonus asilo nido), ma solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.
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