Una circolare spiega i dubbi che erano sorti per quanto riguarda beneficiari e modalità di pagamento della speciale agevolazione prevista per i lavoratori che non possono avvalersi dello smart working
Smart working: comodo, snello, efficiente.
Non si contano più le lodi che, in queste settimane, osservatori ed esperti di ogni tipo stanno volgendo all’indirizzo del telelavoro, che permette, almeno in teoria, di mantenere la redditività dell’azienda e di preservare la salute del dipendente.
E chi invece è costretto a recarsi sul luogo fisico di lavoro?
Sono centinaia di migliaia gli addetti della filiera alimentare e dei pubblici trasporti che, per legge, ogni mattina sono presenti nelle rispettive sedi di lavoro.
Per costoro lo Stato ha pensato a una speciale agevolazione, il bonus di 100 euro mensili, dedicato, appunto, a quanti non possono avvalersi dello smart working.
D’altra parte, questa misura ha suscitato diversi dubbi e perplessità, che cercheremo di chiarire.
Si parte con le modalità di calcolo dei giorni da parametrare per la corresponsione del bonus medesimo.
A tale proposito, una circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega che un criterio esplicito per l’esecuzione del suddetto calcolo non c’è; pertanto, il parametro che il datore dovrà adottare è il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili da contratto.
Rispetto ai dipendenti impiegati in servizi esterni, poi, è sorta la domanda se essi avessero diritto al premio. Ad hoc, il testo della normativa è chiaro: spetta solo a quanti, nell’anno fiscale precedente, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Il bonus 100 euro, infine, è da corrispondere anche ai lavoratori con contratto part-time, a prescindere dall’orario di lavoro da questi ultimi effettivamente svolto nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria.
Fatta chiarezza sui destinatari, si apre il capitolo relativo alle modalità di pagamento.
Il bonus, spiega la circolare dell’Agenzia, sarà erogato con lo stesso meccanismo del bonus Renzi, perciò direttamente in busta paga.
Per quanto riguarda le aziende erogatrici, invece, l’esborso sarà recuperabile attraverso il meccanismo della compensazione in f24: in tale modello, l’ufficio contabile dovrà utilizzare il codice tributo 1699, sezione erario, riportando l’importo erogato al dipendente durante il mese precedente.