Bonus 100 euro, vale anche per i lavoratori volontari

10 Set 2020 | Comunicazioni

Un parere appena espresso dall’Agenzia delle Entrare spiega che il riconoscimento erogato dal Governo ai lavoratori che non hanno usufruito dello smart working vale anche per coloro che, durante il lockdown, hanno svolto lavori gratuiti di pubblica utilità

 

Una sentenza recentemente emessa dall’Agenzia delle Entrate in merito a un interpello ricevuto da un privato cittadino fa chiarezza su un risvolto fondamentale del bonus 100 euro, introdotto dal Governo lo scorso inverno per premiare i lavoratori dipendenti che hanno continuato a prestare la loro opera pur in condizioni di pandemia da Covid-19: esso spetta anche ai volontari.

In altri termini, hanno fatto sapere dalle parti del Governo, coloro che durante il lockdown sono rimasti forzatamente assenti dalle rispettive attività professionali, ma che si sono impegnati in prestazioni volontarie di pubblica utilità, non possono essere esclusi dall’ormai famoso bonus 100 euro.

Non a caso, il privato cittadino che, con la sua interpellanza, ha smosso la giurisprudenza governativa, nel corso dei due mesi di blocco forzato ha lavorato come volontario presso la Protezione Civile: perché non gratificare con il bonus la generosità e il coraggio di chi si è esposto in prima linea al contagio?

Così, infatti, recita la sentenza n.3/9/2020 dell’Agenzia delle Entrate: “L’Istante potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di protezione civile. Per la finalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto l’Istante non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

In linea con la motivazione espressa, il datore di lavoro ha l’obbligo di erogare il bonus al proprio dipendente “alternativamente” impiegato, salvo richiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate stessa.