Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso dicembre, sconfessando la giurisprudenza che intendeva porre delle tutele supplementari nei confronti dei singoli dipendenti intenzionati a rifiutare le proposte conciliatorie delle aziende
Di questi tempi, in cui forte è la tendenza ai licenziamenti nelle aziende, abbonderanno, ma prestate attenzione: il lavoratore dipendente che intendesse muovere causa al proprio datore è costretto a pagare le spese processuali, in caso di sconfitta attribuita dal giudice.
Lo ha decretato la Corte Costituzionale con la sentenza numero 268 dello scorso 11 dicembre 2020, mossa al giudizio da una sollecitazione provenutale dalla Corte di Appello di Napoli.
Ma perché scomodare i giudici della Consulta per una faccenda che, forse a più di uno tra i lettori, sembrerà banale?
[irp]In fondo, si potrebbe osservare, è pacifico che chi perde una causa sia chiamato a rispondere dei costi.
Nell’ambito della legislazione del lavoro, tuttavia, non è sempre così.
Secondo certa giurisprudenza, infatti, quando il singolo dipendente decide di prendere provvedimenti legali contro l’azienda, deve essere considerato, a priori, parte “debole”, dunque meritevole di una certa cura e tutela da parte delle istituzioni giuridiche.
Ciò, in particolar modo, nell’eventualità di una contestazione mossa dal lavoratore al proprio datore, nei confronti della quale i vertici aziendali abbiano risposto con una proposta conciliativa.
Ebbene, se il lavoratore ha ritenuto svantaggiosa tale proposta e l’ha rifiutata, procedendo con la causa legale, nell’opinione di taluni avvocati dovrebbe essere esente dal pagamento delle spese, pure nel caso in cui gli fosse attribuito il torto.
[irp]I giudici del capoluogo campano, in particolare, hanno ritenuto opportuno ricorrere alla suprema corte perché sollecitati dal seguente dubbio, dato dalla domanda se l’accettazione di una proposta conciliatoria, magari svantaggiosa, sia legittima, nel timore di dover intentare una causa di cui, poi, dover sostenere le spese.
Pur sussistendo il dubbio che l’accoglimento della suddetta proposta non sia da considerarsi sempre libero, la Cassazione non ha ritenuto che tale possibilità valga a ratificare la gratuità delle spese per il dipendente.
Quest’ultimo, infatti, stante l’articolo 111 della Costituzione, ha pur sempre la possibilità di avvalersi del patrocinio legale gratuito.