Congedo di paternità, nel 2021 salirà a dieci giorni

22 Dic 2020 | Comunicazioni

L’emendamento alla normativa attuale, che prevede sette giorni di astensione pagata dal lavoro, dovrebbe vedere la luce nei primi giorni del nuovo anno. La fruizione è possibile o direttamente presso l’Inps o con la mediazione del datore di lavoro

 

Siccome non si tratta di una misura definita “strutturale”, ogni anno necessita della conferma da parte del Parlamento.

Alludiamo al congedo di paternità, che nell’anno 2021 sarà esteso da sette a dieci giorni e varrà anche nei casi di morte perinatale.

Applicabile anche alla fattispecie dei papà adottivi, l’agevolazione allinea finalmente l’Italia alla direttiva europea n.1158/2019, secondo cui “il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, deve avere diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto morto”.

[irp]

Lo stato attuale della legge, per la quale manca soltanto l’ufficialità ma su cui persistono già sufficienti garanzie che i suoi contenuti diverranno realtà, rappresenta il compimento di un iter cominciato nel 2017, quando i giorni di permesso a favore dei neo padri previsti dalla legge erano soltanto due.

Da allora, la progressione costante: nel 2018 i giorni sono diventati quattro, nel 2019 cinque, nel 2020 sette e l’anno prossimo venturo saranno dieci.

Si badi bene: tali ore di permesso sono fruibili anche in maniera non continuativa.

Ciò che non è cambiato rispetto al recente passato sono i criteri di accesso al congedo.

In particolar modo, hanno diritto alle giornate di astensione dal lavoro, con relativa indennità corrisposta al 100% dall’Inps, tutti coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

[irp]

D’altra parte, sono previste due modalità di pagamento del congedo di paternità nei confronti dei diretti interessati.

Una prima strada è quella della liquidazione diretta a opera dell’Istituto. In questo caso, il padre lavoratore dovrà farsi carico di presentare domanda di assistenza diretta agli uffici Inps.

L’alternativa è quella di ottenere il pagamento mediato dalla propria azienda.

In questa fattispecie, le date di usufruizione dei permessi devono essere comunicate obbligatoriamente con quindici giorni minimi di preavviso.