Il contratto di apprendistato – che è un contratto a causa mista con fine formativo – non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante il corso del contratto, le tipiche mansioni del profilo professionale; tale tipologia contrattuale deve anche prevedere un’attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, elemento essenziale e
caratterizzante dell’apprendistato.
Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5375 del 7 marzo 2018, si ribadisce il concetto che, in mancanza dell’elemento formativo, il contratto di apprendistato si deve considerare nullo e viene trasformato ab origine in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Società, in tale situazione, viene quindi condannata al ripristino del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della costituzione dello stesso, oltre che al riconoscimento e pagamento delle differenze contributive e retributive tra il livello di inquadramento attribuito come apprendista e quello corrispondente alle mansioni espletate.
Tiziana Biasion
Responsabile dello Studio Rossi, Consulente del Lavoro ed Amministratrice del personale di aziende italiane dislocate in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e di multinazionali con headquarters nel Far East.