Contratto di espansione, l’Inps restituisce il contributo addizionale sulla Cigs

14 Dic 2020 | Comunicazioni, INPS

Per le aziende che abbiano già provveduto a corrispondere la tassa l’Istituto prevede uno speciale rimborso, dovuto a un cambio repentino della normativa in corso

 

Con le specifiche contenute all’interno della circolare n.143/2020 l’Inps ha spiegato che i datori di lavoro i quali abbiano stipulato, all’interno del proprio organico di dipendenti, dei contratti di espansione, non sono più tenuti al versamento del relativo contributo addizionale sulla cassa integrazione eventualmente attivata.

La notizia suona come una smentita della prescrizione esattamente opposta indicata durante lo scorso mese di settembre dal medesimo Istituto, che, perciò, provvederà ora a fornire, a quanti abbiano già corrisposto la tassa, le istruzioni su come recuperarla.

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Ma che cos’è il contratto di espansione?

Introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 dal Decreto Crescita, è uno speciale inquadramento economico applicabile in quelle aziende, con organico superiore a 1.000 unità, le quali si trovino nella necessità di riorganizzare il proprio iter procedurale alla luce di mansioni professionali ad alto contenuto tecnico.

Attivabile soltanto a seguito di una consultazione sindacale, il contratto di espansione ha l’obiettivo di inserire nel personale di un’azienda nuove figure professionali e di elevare le qualifiche tecniche di quelle già presenti, concordando un’uscita anticipata dal lavoro per quelle risorse incompatibili con l’aggiornamento tecnico.

A fronte della presente crisi economica, anche per questo livello professionale è prevista l’attivazione della cassa integrazione, in forma straordinaria e per un massimo di 18 mesi.

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Tuttavia, se fino a qualche giorno fa, rispetto a tale fattispecie, l’azienda interessata aveva l’obbligo di versare all’Inps un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al professionista per le ore di lavoro non eseguite, adesso l’Istituto fa marcia indietro: “Al riguardo, è necessario fare presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate” comunicano i diretti interessati in una nota.

In particolare, le aziende che abbiano già provveduto a pagare il contributo potranno, previa emissione di specifica nota di rettifica, ottenerne il rimborso inserendo il codice “L046” nell’elemento “DenunciaAziendale – ConguagliCIG-CIGAutorizzata-CIGStraord-CongCIGSACredito-CongCIGSAltre-CongCIGSAltCaus”.

 

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