Decreto Flussi 2023: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, del DPCM del 29 dicembre 2022 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Decreto Flussi 2023 | Quote di ingresso
Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
Procedura di verifica dei centri per l’impiego
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende nota una importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una “richiesta di personale” al Centro per l’Impiego, attraverso l’invio del modulo editabile per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
- il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
- il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.
Nulla Osta entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze
Altra importante novità di quest’anno – in parte già sperimentata in occasione del Decreto flussi 2021 – è che, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2 d.l. n. 73/22 convertito in I. 4 agosto 2022 n. 122.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.