Decreto Trasparenza 2022, decorrenza e termini di consegna

25 Ago 2022 | Comunicazioni

Il Decreto Trasparenza consente di conoscere le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro, attraverso la riscrittura dei contratti. Ulteriori informazioni sono disponibili in questo articolo.

 

Decorrenza delle disposizioni e disciplina transitoria

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022 ed entrano in vigore il 13 agosto 2022.

Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro sessanta giorni, le informazioni di cui agli articoli 1, 1- bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall’articolo 4 del decreto n. 104/2022.

Si ricorda che in caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Da ultimo si precisa che l’assenza della richiesta dell’informativa, non preclude al lavoratore i diritti minimi previsti dal decreto n. 104/2022.

 

Decreto Trasparenza 2022: Termini di consegna dei documenti

Il nuovo art. 1 comma 3, D.lgs. n. 152/1997, come modificato dall’art. 4 D.lgs. n. 104/22, prevede che: “le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

Le informazioni di cui alle lettere g), i),l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa”.

Sembra opportuno sottolineare che nella circolare n. 4/2022 l’INL, a pag. 5, precisa che:

– in caso di omessa consegna del contratto individuale di lavoro o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, verrà sanzionato ai sensi del comma 2 dell’art. 19 D.lgs. n. 276/2003

– in caso, invece, “di consegna di tali documenti, ove gli stessi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia di informazioni omesse”.

L’interpretazione offerta dall’Ispettorato nazionale del lavoro suggerisce due considerazioni:

– l’omissione va considerata ab origine una violazione compiuta;

– la consegna dei documenti incompleti diviene violazione soltanto dopo il trascorso dei termini su citati; da ciò si evince che anche di fronte ad un accesso ispettivo, laddove detti termini non siano ancora compiuti, l’ispettore non potrebbe, comunque, notificare diffida al trasgressore.

Quindi, la consegna dei documenti in questione (incompleti) in ogni caso ampia il perimetro di legalità, ovviamente entro i limiti menzionati.

Per documenti incompleti il riferimento è naturalmente rispetto alle informazioni eventualmente non contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.