L’articolo 98 del decreto Rilancio stabilisce la proroga automatica bimestrale delle tutele Naspi e Discoll. Ma la fruizione delle indennità deve essere terminata entro il 30 aprile
C’è una voce, tra le tante predisposte dal decreto Rilancio di maggio, che interessa particolarmente i nostri focus dedicati alle informazioni e agli approfondimenti sulla legislazione del lavoro.
È quella che riguarda la proroga, per ulteriori due mensilità, delle indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti; ovvero, in gergo, delle due tutele Naspi e Discoll.
La peculiarità della misura decisa dal Governo all’articolo 98 del decreto è che essa stabilisce l’allungamento bimensile automatico delle indennità anche qualora queste ultime, nel caso di un dato dipendente, fossero scadute. In pratica, il decreto Rilancio garantisce a tutti i lavoratori subordinati interessati due mesi in più di assegno di disoccupazione.
Già, ma chi sono i soggetti cui si applica la norma?
Secondo il contenuto del testo licenziato dall’Esecutivo, i beneficiari della proroga corrispondono a due categorie:
- Lavoratori che hanno perso senza colpa l’occupazione
- Collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca muniti di borsa di studio che hanno perso senza colpa l’occupazione e che sono iscritti alla gestione separata Inps
Inoltre, questi stessi devono rispondere a due requisiti:
- Periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione terminato tra l’1 marzo e il 30 aprile 2020
- Comprovata esclusione dalle altre forme assistenziali emergenziali previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio