INPS rende noto che la legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile, disposto con la legge di Bilancio 2021, possa essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese in crisi aziendale.
La misura spetta anche in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da queste imprese nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse imprese.
Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo
L’esonero in oggetto mutua la propria disciplina generale da quella prevista per l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021.
Conseguentemente, sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Assetto e misura dell’esonero
L’incentivo introdotto dall’articolo 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, valevole per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di aziende in crisi sono disponibili a questo indirizzo.