Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:
- indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
- indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).
La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un’aliquota contributiva piena (non iscritti, pertanto, presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni – circ. n. 77/2013).