Indennità 150 euro per dipendenti, è necessaria la dichiarazione al datore di lavoro

24 Ott 2022 | Comunicazioni

L’INPS ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti-ter.

Il lavoratore, per ricevere l’indennità, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione o di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

 

Indennità di 150 euro per dipendenti

Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022 (data di entrata in vigore 24 settembre 2022), prevede, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l’articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

 

Quadro normativo

Il decreto-legge n. 144/2022 ha previsto all’articolo 18, comma 1, quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.

 

Erogazione dell’indennità

L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Si evidenzia che l’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare INPS.