La misura assistenziale è aperta anche a nuove domande entro il prossimo 30 novembre. Invariati i criteri economici per l’ammissione, ma sui conti Inps incide il minor gettito contributivo
Ora si chiama Reddito di Emergenza e non più di Cittadinanza, ma quel che ci interessa non sono le questioni di onomastica.
Piuttosto, ci preme annunciare ai lettori che la misura ha ottenuto la conferma della proroga, fino alla fine dell’anno, con le disposizioni del decreto Ristori.
A comunicarlo è la circolare Inps 4247/2020, che ha fissato allo scorso 10 novembre l’apertura ufficiale delle domande.
Va da sé, hanno fatto sapere dall’Inps, che l’inoltro delle medesime domande è da effettuarsi solamente da parte di chi accede per la prima volta al trattamento, mentre per coloro che già ne usufruiscono l’allungamento della durata è da considerarsi automatico.
Che si tratti di nuovi arrivati o di vecchi ospiti, preme sottolineare che, purtroppo, stante la copiosa perdita di posti di lavoro concentrata in quest’autunno, gli iscritti al reddito di emergenza aumentano sempre di più, sottraendo, gioco forza, risorse contributive a quello stesso Inps che, poi, si deve occupare del loro soccorso.
Un corto circuito logico che soltanto il consuntivo possibile alla data della chiusura dell’inoltro domande, fissata al 30 novembre 2020, comincerà a rendere, in qualche modo, decifrabile.
Intanto, limitiamoci a fornire le informazioni corrette del caso.
Scontato, ormai, che la domanda di adesione al Reddito di Emergenza sia da inoltrare esclusivamente online.
I nuclei familiari richiedenti, inoltre, devono esibire i seguenti criteri:
- Valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’importo del REM
- Assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una delle indennità previste dall’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020 (“Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”) e dall’articolo 17 dello stesso decreto (“Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”)
- Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio
- Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
- Valore Isee inferiore a 15.000 euro
L’accoglimento o meno della domanda sarà comunicato al candidato tramite Sms o messaggio E-Mail.
Il pagamento mensile dell’assegno avverrà attraverso bonifico, accredito su Libretto Postale oppure mediante pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.