Smart Working da aprile: Il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza nazionale e con esso buona parte delle norme che sono state disposte dal Governo per semplificare alcune procedure e permettere alle aziende e ai lavoratori di continuare l’attività in sicurezza.
Tra queste norme è presente anche la procedura semplificata per l’attivazione dello Smart Working che prevede, tra le altre cose, l’avvio del lavoro da remoto senza un previo accordo individuale tra le parti (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020).
Accordo individuale Smart Working da aprile
Dal 1° di aprile il datore di lavoro che vorrà attivare lo Smart Working dovrà predisporre un accordo individuale con il lavoratore, che vada a definire le modalità di effettuazione della prestazione al di fuori dei locali aziendali in modalità agile.
Tale documento, tuttavia, secondo quanto previsto da un emendamento alla legge di conversione del decreto Sostegni ter, non dovrà essere più allegato alla comunicazione obbligatoria prevista sul sito del Ministero del Lavoro.
Infatti, l’emendamento prevede unicamente la comunicazione dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza alcun allegato dell’accordo individuale.
Detta semplificazione strutturale, sarà operativa solo dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della legge di conversione del decreto Sostegni ter, prevista entro la fine di marzo, e l’emanazione di un decreto ministeriale con le modalità attuative semplificate.
Indicazioni da riportare nell’accordo
Occorre individuare i requisiti minimi di idoneità dei locali privati adibiti ad attività lavorativa, nonché riportare informazioni riguardanti le ore di lavoro, la durata della pausa, la reperibilità del lavoratore durante la giornata di Smart Working de il diritto alla disconnessione.