Smart Working per lavoratori fragili: Come avevamo già annunciato nella comunicazione precedente, la proroga fino al 30 giugno 2022 a favore dei lavoratori fragili riguarda i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 e della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Qualora l’attività lavorativa sia incompatibile con la prestazione da remoto, il periodo di assenza dal servizio dovrà essere equiparato al ricovero ospedaliero.
La certificazione attestante la patologia è rimessa al medico di medicina generale del lavoratore. In particolare, il decreto presenta due casistiche specifiche:
1. Condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale
- Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- Attesa di trapianto d’organo;
- Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
- Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- Dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- Pregressa splenectomia;
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
- Pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:
- Cardiopatia ischemica;
- Fibrillazione atriale;
- Scompenso cardiaco;
- Ictus;
- Diabete mellito;
- Bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- Epatite cronica;
- Obesità.
2. Condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni
- Età maggiore di 60 anni;
- Condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, così come indicati nella tabella sottostante, presente nell’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021;
- Malattie respiratorie;
- Malattie cardiocircolatorie;
- Malattie neurologiche;
- Diabete / altre endocrinopatie severe;
- Malattie epatiche;
- Malattie cerebrovascolari;
- Emoglobinopatie;
- Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica).
Stessa soluzione nel caso in cui il lavoratore sia in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si ricorda che così come disciplinato dall’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18/2020, gli eventuali periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Per i lavoratori fragili il diritto al lavoro agile – prorogato sino al 30 giugno 2022 – prevede la possibilità, qualora le mansioni espletate fossero incompatibili con l’attività da remoto, dell’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.