Sospensione dal lavoro senza stipendio perché non vaccinati. La sentenza a riguardo

2 Ago 2021 | Comunicazioni

Sospensione dal lavoro, senza stipendio, per due fisioterapisti di una Rsa perché non vaccinati. Lo ha stabilito il tribunale di Modena.

 

Come ben sappiamo, nessuna legge in Italia, al momento, prevede l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e per questo i dipendenti che si dichiarano “NO-VAX” non possono subire sanzioni disciplinari né tantomeno essere licenziati.

Sembra però, che il rifiuto al vaccino possa dar luogo alla “sospensione temporanea dalle mansioni” fino a quando il lavoratore cambi idea a riguardo, senza che sia prevista la retribuzione durante la sospensione dal lavoro.

È quanto accaduto al tribunale di Modena, dove due fisioterapisti di una Rsa di Modena sono stati sospesi dalla loro mansione a seguito della sentenza del giudice, il quale ha dato ragione alla cooperativa, datore di lavoro, respingendo le motivazioni dei due dipendenti che chiedevano di essere reintegrati alle loro mansioni.

La motivazione si evince dalla direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020, con la quale si include il Covid-19 nell’elenco degli agenti biologici dal quale proteggere i dipendenti in azienda.

Di conseguenza, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro stabilite dalla legge, per tutelare lavoratori e clienti.

Quindi, il dipendente o collaboratore non vaccinato, può essere considerato “inidoneo alle mansioni” dal medico competente e sospeso fino alla somministrazione del siero.

Il tribunale, nell’ordinanza n. 2467 del 23 luglio, ha precisato che il diritto di autodeterminazione e la libertà di scelta del singolo cedono il passo al principio di solidarietà collettiva che legittima l’azienda ad allontanare quei soggetti che possono, anche potenzialmente, costituire un rischio per gli altri.