Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti sui rischi che comporta la copia di files aziendali su una chiavetta USB da parte di un lavoratore.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 25147, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato per giusta causa a fronte della sottrazione di dati e materiali aziendali da parte di un dipendente.
I giudici hanno ricordato che la condotta del dipendente violasse il “dovere di fedeltà”, di cui all’art. 2105 c.c.. Un dovere che “si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività”.