Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”
In evidenza:
In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art.19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto che l’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio
2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.