Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura.
L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.
INPS, con la circolare n. 30/2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, mentre con il successivo messaggio n. 197/2022, emanato in seguito alla pervenuta autorizzazione della Commissione europea ha fornito le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.
A seguito delle due circolari, INPS comunica che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura in trattazione.
Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, INPS informa che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” – avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” – dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.
Le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.