Verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro, i nuovi adempimenti

10 Ott 2021 | Comunicazioni

Circolare descrittiva sui nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro del settore privato.

 

Verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro

In data 22 settembre 2021 è entrato in vigore il d ecreto l egge n. 127 /2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verd e COVID 19. Il decreto , appena emanato, presenta alcune criticità interpretative e si provvederà a inviare ulteriori
integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti. Di seguito la disciplina:

1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;

2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;

3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc. devono essere
in possesso del la certificazione verde;

4. Nell’ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, si consiglia di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, a tutta la popolazione lavorativa . A tal fine si potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:

Per Android su: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

Per iOS su: https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117

Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il datore di lavoro o un s u o delegato, in allegato a questa circolare si trova l’atto formale da predisporre per delegare un proprio collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo
(anch’esso in allegato);

5. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in p ossesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento , comunque denominato;

6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

7. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;

8. Si evidenzia che l’accesso d ei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1 500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

9. A i datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1 000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

10. L e sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.